Via libera l’8 agosto scorso allo schema di decreto legislativo che, attuativo della legge delega n. 163/2017 in recepimento della direttiva UE 1165/2016, vara le nuove regole IVA che dal 1° gennaio 2019 interesseranno anche l’emissione e la circolazione dei cd “voucher” utilizzati nel welfare aziendale.
In base all’art. 51, comma 3-bis, del TUIR l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti nell’ambito di un piano welfare può avvenire mediante documenti di legittimazione (“voucher”), in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Voucher Monouso e multiuso:
Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno, i voucher non rilevano ai fini IVA, in quanto la relativa cessione è assimilata ad una mera cessione di denaro ex art. 2, comma 3, lett. a), del DPR n. 633/72 (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011). Questo vale sia in caso di voucher monouso, che dà diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, che di voucher multiuso per i beni e servizi di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro (art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR), che possono essere cumulativamente indicati in un unico documento purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite del predetto importo.
Ebbene, dal 1° gennaio 2019, anche i voucher utilizzati nel welfare aziendale si allineano alle nuove regole Iva: quelli monouso emessi a partire da tale data verranno assoggettati all’IVA al momento dell’emissione, in quanto le informazioni necessarie per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili sin da quel momento; mentre per quelli multiuso l’IVA sarà esigibile solo nel momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi prestati, in quanto al momento dell’emissione non è possibile determinare il trattamento ai fini dell’imposta.
Che cos’è il buono corrispettivo?
Il nuovo «buono corrispettivo» (così si chiamerà) dovrà indicare direttamente o nella documentazione che lo accompagna i beni o i servizi da cedere, nonché le identità dei potenziali cedenti, comprese le condizioni generali del suo utilizzo.
Le nuove disposizioni richiederanno modifiche alla prassi precedente. Per esempio, le cessioni di buoni benzina, sino ad oggi considerate sempre fuori campo Iva in quanto titoli di legittimazione, dovranno essere assoggettate all’imposta qualora sussistano i requisiti dei buoni corrispettivo «monouso» (cfr. Circolare Agenzia delle entrate n. 8/2018).
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP