di Andrea Dili – Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) contiene una pluralità di misure finalizzate a ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro dipendente attraverso il taglio dei contributi previdenziali.
Si tratta, in particolare, di tre tipologie di interventi, rivolti specificamente:
- ai giovani;
- alle donne;
- ai lavoratori dipendenti con sede di lavoro ubicata nel Sud Italia.
Il bonus assunzione giovani
Per quanto riguarda i giovani viene previsto un esonero contributivo a valere sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato o sulle trasformazioni di contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato afferenti lavoratori che non hanno compiuto il 36esimo anno di età.
Il bonus, applicabile alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, si sostanzia nell’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6mila euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi (elevabile a 48 mesi nel caso in cui l’unità produttiva interessata sia ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia).
Per poter beneficiare del bonus assunzione giovani i datori di lavoro dovranno rispettare la condizione di non aver effettuato nei sei mesi precedenti e di non effettuare nei nove mesi successivi, rispetto alla data di attivazione dei nuovi rapporti, né licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi di lavoratori impiegati, con la medesima qualifica, nella stessa unità produttiva.
Il bonus assunzione donne
Il medesimo modello, riprendendo la legge Fornero, viene applicato ai rapporti di lavoro femminile attivati negli anni 2021 e 2022. I datori di lavoro, infatti, possono beneficiare di un taglio dei contributi previdenziali del 100%, nel limite di 6mila euro annui, sulle nuove assunzioni e sulle trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato effettuate nei confronti di:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- lavoratrici occupate in professioni o settori caratterizzati da un elevato (maggiore del 25% rispetto alla media) tasso di disparità uomo-donna, individuati dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze n. 234 del 23 ottobre 2020;
- donne di ogni età prive di impiego retribuito, da almeno sei mesi se residenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, ovvero da almeno 24 mesi se residenti in altre regioni.
La durata del beneficio è variabile a seconda della tipologia di assunzione, ovvero:
- 12 mesi se a tempo determinato (in tal caso, inoltre, il taglio dei contributi rimane al 50%);
- 18 mesi se a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni).
Condizione necessaria per accedere alla decontribuzione è che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto, individuato nella differenza tra il numero dei dipendenti occupati in ciascun mese rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
La decontribuzione SUD
Se le agevolazioni previste per giovani e donne maturano soltanto sulle nuove assunzioni (e sulle trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato), la decontribuzione Sud può essere annoverata tra le cosiddette misure “a pioggia”, tant’è che il beneficio spetta incondizionatamente tanto sui rapporti di lavoro dipendente in essere che sulle nuove attivazioni. In buona sostanza – riprendendo la disposizione introdotta dal decreto emergenziale di agosto (DL 104/2020) – la legge di bilancio estende fino al 2029 il taglio dei contributi previdenziali su tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli domestici o afferenti al settore agricolo, attivi su sedi ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Per determinare l’ammontare dell’esonero contributivo spettante occorre fare riferimento al seguente schema:
- il 30% dei contributi previdenziali complessivi fino al 31 dicembre 2025;
- il 20% per gli anni 2026 e 2027;
- il 10%, infine, per il biennio 2028/2029.
A ben vedere, quindi, si tratta di una agevolazione di ampiezza assai rilevante, come dimostra il volume della provvista finanziaria stanziata dalla legge di bilancio: quasi 41 miliardi di euro in un arco temporale di dieci anni, a fronte dei 340 e 126 milioni di euro impegnati rispettivamente sul bonus assunzione giovani e sul bonus assunzione donne.
Va precisato, infine, che l’efficacia delle summenzionate disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato.