L’iniziativa di Welfare Aziendale promossa da Selle Royal rientra nella fattispecie contemplata dall’art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR che recita:
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100.
A sua volta l’art. 100, comma 1, del TUIR stabilisce che: le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Tra le finalità richiamate dall’art. 51, comma 2, lett. f) vi sono quelle ricreative che sono esattamente applicabili alla fattispecie. Tanto premesso, le condizioni affinché il valore economico dell’iniziativa ricreativa di Selle Royal non costituisca reddito di lavoro dipendente sono:
1) che i corsi di yoga e pilates siano offerti a tutti i dipendenti o categorie di dipendenti;
2) che il relativo costo sia sostenuto direttamente e interamente dalla società datrice di lavoro.
Per quanto riguarda il primo punto, il fatto che solo una parte dei dipendenti partecipino all’iniziativa non inficia l’agevolazione della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente. In merito al secondo punto, la precisazione serve a chiarire che sono esclusi ogni forma di rimborso ai dipendenti partecipanti per spese eventualmente sostenute, nonché indennizzi in denaro ai non partecipanti. Anche la circostanza che le sessioni di yoga e di pilates vengano svolte durante o fuori dall’orario di lavoro non è determinante.
È evidente che nel primo caso il dipendente risulterà comunque retribuito sulla base del suo stipendio orario o giornaliero, nel secondo caso no.
Dal punto di vista aziendale, se l’iniziativa di Welfare è frutto di un contratto sindacale oppure di un regolamento aziendale a carattere negoziale, le relative spese sostenute (organizzazione dei corsi, utilizzo spazi, istruttore) sono deducibili per intero dal reddito d’impresa. Viceversa, se l’iniziativa risulta inquadrabile tra le cd liberalità datoriali, allora le spese sono deducibili solo nella misura del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti a bilancio.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP