Mai come in questi giorni si avverte necessaria la presenza dello Stato. Tra gli obiettivi del Welfare State troviamo certamente quello di dare sicurezza agli individui e alle famiglie in presenza di eventi naturali ed economici sfavorevoli.
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che sta duramente colpendo il nostro Paese ha imposto e imporrà interventi normativi atti a potenziare il Sistema sanitario nazionale, la Protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; a dare sostegno alle famiglie e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; a supportare il credito per famiglie e imprese tramite il sistema bancario; a sospendere gli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali.
Gli interventi a favore delle famiglie si sostanziano nell’introduzione di congedi parentali (cd. “Covid-19”) e permessi ex L. 104/92 a favore dei disabili, aggiuntivi rispetto agli ordinari, nonché dei cd. bonus “baby-sitting”. Sono inoltre previsti, a favore dei lavoratori dipendenti, specifici ammortizzatori sociali “Covid-19”. In particolare, per quanto riguarda i congedi Covid-19 a favore dei lavoratori dipendenti, trattasi della concessione straordinaria di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 4 maggio 2020.
I beneficiari sono:
– i genitori con figli fino a 12 anni di età, a cui è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione nonché la contribuzione figurativa;
– i genitori con figli dai 12 ai 16 anni, che possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
– i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, cui anche in questo caso è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
– i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali ordinari, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo Covid-19.
I congedi Covid-19 non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito.
Per quanto concerne i permessi ex L. 104/92 è previsto un incremento delle giornate riconosciute e retribuite. Infatti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Il bonus baby-sitting, alternativo rispetto al congedo Covid-19, consiste invece nella fruizione di un bonus di 600,00 euro a famiglia per le prestazioni effettuate da terzi nei periodi di chiusura scolastica. Spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo, nonché – oltre il limite d’età di 12 anni – in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Per quanto riguarda le misure a sostegno dell’occupazione e del reddito dei lavoratori dipendenti, è previsto da parte dei datori di lavoro il ricorso straordinario ed esteso agli istituti della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per un periodo massimo di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020 (per la cassa in deroga fino al termine del periodo di emergenza fissato al 31 luglio). Per le regioni Lombardia, Veneto e Emilia e per i comuni delle ex “zone rosse” sono previste norme speciali.
La domanda di cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” può essere sostanzialmente richiesta dalle Aziende inquadrate dall’Inps nel settore industria. L’assegno ordinario può essere invece richiesto dai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, ove esistenti, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), per quest’ultimo tipicamente Aziende e lavoratori autonomi dei settori commercio, terziario, turismo con più di cinque dipendenti.
Alla cassa integrazione in deroga possono accedere i datori di lavoro esclusi dagli altri ammortizzatori. Mentre la domanda di cassa integrazione ordinaria e quella per l’assegno ordinario devono essere inoltrate direttamente all’Inps, quella di cassa in deroga va presentata alla regione competente per territorio che, dopo averla autorizzata, la inoltra a sua volta all’Istituto previdenziale.
Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, eliminando o riducendo le diverse condizioni che normalmente sono richieste per accedervi (no pagamento di contributi addizionali, no computo delle settimane massime di cassa usufruibili, no limiti del numero di ore di cassa rispetto alle ore lavorabili, no pre-requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro da parte dei lavoratori beneficiari).
In caso di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario il datore di lavoro può optare tra anticipare l’indennità di cassa ai dipendenti e successivamente recuperare l’importo detraendolo dai contributi Inps dovuti; oppure chiedere all’Istituto previdenziale il pagamento diretto ai lavoratori. Per la cassa in deroga è previsto solo il pagamento diretto da parte dell’Inps. Per ovviare al ritardo dei pagamenti diretti, i lavoratori possono chiedere al proprio istituto bancario una somma massima di 1.400,00 euro quale anticipazione dell’indennità.
Claudio Della Monica
Esperto Welfare Index PMI