L’Agenzia delle Entrate tende la mano ai datori di lavoro che intendono sostenere il proprio personale dipendente in questi difficili momenti di emergenza sanitaria.
I premi relativi alle polizze stipulate dal datore di lavoro a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 da parte del personale dipendente sono esenti da tassazione fiscale e previdenziale.
Con Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito se nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera f-quater) del T.U.I.R., che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, possano essere ricompresi anche i premi versati dal datore di lavoro a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid-19.
In particolare, se detti premi siano ricompresi nell’ambito delle polizze «aventi per oggetto il rischio di gravi patologie» di cui alla citata lettera f-quater).
Secondo l’Agenzia, in considerazione del fatto che la Organizzazione Mondiale di Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale, i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possano rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del T.U.I.R. e pertanto non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro esperto Welfare Index PMI