Pioggia di chiarimenti sul Welfare Aziendale da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018.
Nel documento di prassi viene innanzitutto trattata la conversione dei premio di risultato con beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4, introdotta dalla legge di Bilancio 2017: in sostituzione del premio in denaro è possibile ora accedere anche all’uso dell’auto aziendale, alla concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, alla messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e alla concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, con la precisazione che i suddetti benefit concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base dei valori convenzionali agevolati previsti dallo stesso comma 4.
L’Agenzia si sofferma inoltre sulla conversione del premio di risultato con contributi alla forme pensionistiche complementari, nonché con quelli di assistenza sanitaria versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sottolineando – in entrambi i casi – che i versamenti dei contributi “in conversione” non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se eccedono gli importi-soglia rispettivamente di 5.164,57 e di 3.615,20 euro.
Spiegazioni vengono ancora fornite sulle coperture assicurative del rischio di non autosufficienza e/o di del rischio di gravi patologie che dal 1.1.2017 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Prima di tale data infatti, l’esclusione dal reddito era consentita solo qualora l’importo del premio riferibile a ciascun dipendente non superava la soglia di euro 258,23 fissata dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR, in concorso però con altri beni e servizi offerti dal datore di lavoro.
Nell’analizzare la novità dei benefit erogati in base ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l’Agenzia delle Entrate coglie poi l’occasione di equiparare le somme e i valori disciplinati dalle lettere f-bis, f-ter, f-quater del comma 2 dell’art. 51 a quelli della lettera f. Una interpretazione non da poco, considerando che ora anche questi benefit devono essere disciplinati da regolamento aziendale negoziale oppure da accordo o contratto collettivo affinché al datore di lavoro sia consentito dedurre integralmente la relativa spesa dal reddito d’impresa e non limitatamente al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, 1° comma, TUIR).
A seguire viene commentato il nuovo benefit in vigore dal 1.1.2018, cioè l’erogazione o il rimborso di somme effettuato dal datore di lavoro per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che certamente è da annoverare tra quelli più diffusi e di maggior impatto.
Chiarimenti anche sul tempo di percezione e quindi di rilevanza reddituale dei benefit sostitutivi dei premi di risultato erogati mediante voucher, che coincide con il momento in cui detti benefit entrano nella disponibilità del dipendente, a prescindere dalla circostanza che il servizio venga fruito in un momento successivo; sulla rilevanza reddituale dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro, qualora le casse sanitarie non operino rispettando i principi di mutualità; infine, sulla rimborsabilità delle spese sostenute dal dipendente anche nel periodo di imposta successivo.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP