Welfare Aziendale – I criteri della delega fiscale.

La legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), recentemente approvata dal Parlamento, dedica uno specifico passaggio al tema del welfare aziendale. In particolare, nell’ambito dell’articolo 5 del testo di legge, dedicato ai “principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche”, la lettera e) del primo
comma prevede la revisione delle norme afferenti alle somme e ai valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con specifico riferimento alla defiscalizzazione dei compensi in natura.

Come noto, la legge delega fissa i principi che dovranno essere seguiti dal Governo nella redazione dei successivi decreti attuativi: nel caso di specie la disposizione in esame individua l’obiettivo generale della “semplificazione” del quadro normativo nonché la valorizzazione di specifiche finalità da attuare attraverso l’attribuzione dei suddetti compensi.
In tal senso, il legislatore si focalizza su sei diversi obiettivi:
1) mobilità sostenibile;
2) attuazione della previdenza complementare
3) incremento dell’efficienza energetica;
4) assistenza sanitaria;
5) solidarietà sociale;
6) contribuzione agli enti bilaterali.

A ben vedere, se da un lato non sfugge che si tratta di fattispecie già in gran parte comprese nell’ambito del cosiddetto welfare aziendale, dall’altro occorre evidenziare la volontà di rivedere i limiti di non concorrenza al reddito previsti dalla normativa fiscale sui fringe benefits, evidentemente in linea con gli interventi transitori (al rialzo) messi in campo nel corso degli ultimi anni. Si ricorda, infatti, che l’articolo 51 comma 3 del TUIR fissa il limite generale di non imponibilità in 258,33 euro, valore adeguato a 516,46 euro per il 2020 e il 2021 e a 3mila euro per il 2022. Quest’ultima soglia è stata confermata anche per il 2023, ma soltanto per i percepenti con figli a carico.

La volontà che traspare dalla delega, peraltro confermata dalle dichiarazioni rilasciate in questi giorni da autorevoli esponenti del Governo, sembra, dunque, tracciare un percorso indirizzato verso un ulteriore rafforzamento di tali strumenti.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Circolare INPS su Welfare Aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare: i benefit previsti dall’art. 51, co. 2 del Tuir.

È utile ritornare sulla recente circolare INPS n. 49 del 31 maggio 2023, al fine di esaminare gli specifici chiarimenti forniti in relazione ai benefit contemplati dall’articolo 51, comma 2 del TUIR. In sintesi la circolare – ricordando che con le leggi di bilancio dello Stato relative agli anni 2016, 2017 e 2018 è stato implementato il sistema di agevolazioni che favoriscono l’affermazione del welfare aziendale – si sofferma su alcune tipologie di benefit in cui l’attivazione del beneficio fiscale viene subordinata alla condizione che essi siano offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.

In particolare la circolare si focalizza su:

– acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari (art. 51, co. 2 del TUIR lettera d-bis);
opere e servizi di utilità sociale a favore del dipendente e dei familiari (lettera f);
– fruizione, da parte dei familiari del dipendente, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio (lettera f-bis);
– fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente (lettera f-ter);
– contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, relative ai rischi di non autosufficienza o di gravi patologie (lettera f-quater).

In via generale le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro relativamente alle suddette fattispecie non concorrono a formare il reddito imponibile dei lavoratori dipendenti che ne beneficiano. Come accennato, tuttavia, condizione necessaria per accedere alla defiscalizzazione è che i suddetti benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di essi, indipendentemente dal fatto che poi effettivamente ne usufruiscano.

Nel merito, riguardo alle suddette fattispecie, la circolare chiarisce quanto segue:

Acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari – tale benefit può essere concesso dal datore di lavoro sia volontariamente che in base alle disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale: in entrambi i casi è prevista la non imponibilità fiscale e contributiva, a condizione che l’abbonamento “implichi un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico” e che, qualora il datore di lavoro provveda all’erogazione di somme destinate all’acquisto o al rimborso di tali abbonamenti, acquisisca e conservi la documentazione idonea a dimostrarne l’utilizzo coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Opere e servizi di utilità sociale a favore del dipendente e dei familiari – tale benefit afferisce all’utilizzazione di opere e servizi di utilità sociale riconosciuti dal datore di lavoro sia volontariamente che in base alle disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale: nel primo caso le relative spese sono deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille del costo del personale dipendente, nel secondo caso il datore di lavoro potrà dedurre integralmente il costo. Tra le opere e i servizi di utilità sociali sono annoverati quelli che hanno “finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto”, compresi i “corsi di lingua, informatica, musica, teatro, danza, ecc.”.
Tali utilità devono essere messe a disposizione direttamente o tramite terzi dal datore di lavoro, mentre è preclusa la possibilità di erogare rimborsi spese.

Fruizione, da parte dei familiari del dipendente, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio –  tale benefit può essere erogato dal datore di lavoro direttamente, tramite strutture esterne o attraverso l’elargizione di somme, anche a titolo di rimborso spese. In questo caso il datore di lavoro dovrà acquisire la documentazione idonea a dimostrarne l’utilizzo coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente – anche tale benefit può essere erogato dal datore di lavoro attraverso la fornitura delle relative prestazioni o l’elargizione di somme. Per la definizione di soggetti anziani (coloro che hanno compiuto 75 anni di età) e non autosufficienti (“coloro che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, deambulare, ecc., comprese le persone che necessitino di sorveglianza continuativa”) la circolare richiama precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, relative ai rischi di non autosufficienza o di gravi patologie – si tratta dei contributi e dei premi corrisposti dal datore di lavoro in relazione all’erogazione di prestazioni rese esclusivamente in favore dei propri dipendenti (e non, quindi dei familiari degli stessi). In merito la circolare precisa che la defiscalizzazione in capo ai dipendenti beneficiari è circoscritta ai soli premi e contributi relativi a polizze “long term care” e “dread desease”.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI

Circolare INPS su Welfare Aziendale e sostituzione dei premi di risultato: le novità del 2023.

Con la circolare n. 49 dello scorso 31 maggio l’INPS fa il punto sulla disciplina del welfare aziendale e dei premi di risultato erogati tramite strumenti di welfare, sviluppando un’ampia panoramica sulle misure varate nel corso degli ultimi anni, a partire dalla legge di bilancio del 2016.

Prima di focalizzarsi sugli specifici interventi legislativi, la circolare ricorda che tali misure trovano la propria ratio nella riduzione del carico fiscale e contributivo che grava sul lavoro subordinato: da questo punto di vista, infatti, non vi è dubbio che l’utilizzo di strumenti di welfare aziendale sia particolarmente conveniente sia per i datori di lavoro che per i loro dipendenti.
Considerando che la circolare affronta una pluralità di tematiche, nel presente articolo mi soffermerò sul commento delle novità legislative introdotte nel corso del 2023, mentre gli altri argomenti trattati nel documento saranno affrontati in successivi interventi.

La prima parte della circolare, dedicata all’illustrazione del quadro normativo, prende in esame due specifiche misure varate nel corso del 2023, ovvero:

l’innalzamento del limite di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e l’ampliamento del novero dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, disposto dall’articolo 40, comma 1 del DL n. 48/2023;
– la detassazione, nel limite di 200 euro per lavoratore, dei buoni benzina erogati dai datori di lavoro privati ai dipendenti, prevista dall’art. 1 del DL n. 5/2023.

Preliminarmente è opportuno precisare che entrambe le norme dispiegano i propri effetti per il solo 2023: si tratta, quindi, di disposizioni di particolare favore che richiamano le analoghe misure previste per il 2022, ma che al momento risultano operative con esclusivo riferimento all’anno corrente. Il primo intervento normativo si sostanzia in due diverse misure, riservate ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, ovvero:

l’incremento da 258,23 a 3mila euro del limite di non imponibilità sui fringe benefits;
l’ampliamento delle tipologie di benefits che godono della predetta defiscalizzazione, attraverso l’inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
È bene sottolineare come tali benefici riguardino soltanto i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, mentre per gli altri lavoratori continuano ad applicarsi i limiti ordinari fissati dall’articolo 51 del TUIR.

Il secondo intervento normativo richiamato dalla circolare riguarda il cosiddetto bonus carburanti, che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DL n. 5/2003, si sostanzia nella possibilità di erogare ai lavoratori dipendenti buoni benzina (o titoli analoghi) per un ammontare massimo di 200 euro in regime di non imponibilità fiscale. In merito la circolare evidenzia “la totale assoggettabilità ai fini contributivi” di tali erogazioni. Si ricorda, infine, che tale bonus è pienamente cumulabile con la generalità dei fringe benefits, non correndo alla determinazione delle soglie di 258,23 e di 3mila euro previste rispettivamente per la generalità dei dipendenti e per quelli con figli fiscalmente a carico.

Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI