Ancora passi avanti nell’ultima Legge di Bilancio in materia di Welfare aziendale, esteso a comprendere anche l’erogazione o il rimborso di somme effettuato dal datore di lavoro per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
In base al comma 28 dell’articolo unico della legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”.
Il datore di lavoro è quindi autorizzato a erogare somme in denaro senza alcun limite per consentire al dipendente o a un suo familiare l’acquisto dell’abbonamento, oppure a rimborsarlo a fronte della spesa da questi sostenuta, con la precisazione che in entrambi i casi devono essere acquisiti e conservati i relativi giustificativi a supporto.
Ad esempio se il lavoratore è titolare di uno o più abbonamenti (uno per il trasporto pubblico locale e uno per quello regionale) per un importo di 100 euro mensili, potrà risparmiare 1.200,00 euro l’anno se rimborsato dal datore di lavoro, che a sua volta risparmierà più del doppio rispetto al “normale” stipendio in busta paga e potrà comunque dedursi integralmente la spesa sostenuta.
Il benefit deve in ogni caso essere offerto alla generalità o categorie di dipendenti, intendendo per tali tutti i dipendenti di un certo tipo (ad es. tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti a impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni “ad personam” in esenzione totale o parziale da imposte.
Inoltre l’erogazione o il rimborso di somme può avvenire volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, senza limitazioni di sorta relativamente all’integrale deducibilità della spesa dal reddito del datore di lavoro, considerato che il vincolo del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente individuato dal 1° comma dell’art. 100 del TUIR opera esclusivamente per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Infine, risultano inclusi nell’agevolazione anche i familiari del dipendente, anche se solo quelli fiscalmente a carico. Quindi non concorre a formare il reddito anche il rimborso effettuato dal datore di lavoro per l’abbonamento ai trasporti del figlio del proprio dipendente.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP