Con risposta ad interpello n. 904-1532/2016 l’Agenzia delle Entrate si è di recente pronunciata sulla possibilità da parte dei datori di lavoro di offrire alla generalità o categorie di dipendenti una specifica polizza assicurativa di assistenza sanitaria che preveda per i beneficiari e i loro familiari esclusivamente prestazioni di servizi da parte di strutture sanitarie convenzionate, senza quindi risarcimenti e/o rimborsi di spese per prestazioni, usufruendo del regime di esenzione da imposizione sul reddito da lavoro dipendente previsto dall’art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR in relazione ai servizi di assistenza sanitaria.
Secondo l’istante tra i predetti servizi, accanto a quelli già contemplati che prevedono la messa a disposizione diretta dei dipendenti di strutture sanitarie oppure il ricorso a strutture esterne con le quali il datore di lavoro stipula specifiche convenzioni, ben può rientrare la sottoscrizione di specifiche polizze di assistenza sanitaria in forma esclusivamente diretta, ove i dipendenti si avvalgono di strutture convenzionate con la Compagnia assicurativa. In questo caso, al fine di godere delle agevolazioni fiscali, non è necessario l’intervento di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale.
L’Agenzia delle Entrate conferma invece che nel caso di specie è inapplicabile il regime di esclusione da imposizione sul reddito da lavoro dipendente poiché i premi assicurativi sono posti a carico del datore di lavoro ed i dipendenti interessati dal rapporto assicurativo non sono contraenti in senso tecnico ma terzi assicurati, ragion per cui l’importo corrispondente ai premi pagati dal datore di lavoro in nome proprio e per conto di ciascun dipendente-assicurato costituisce reddito quale “valore” percepito in relazione al rapporto di lavoro. Infatti già la circolare del 23 dicembre 1997, n. 326, aveva ricompreso, tra le somme ed i valori soggetti ad imposizione in quanto riconducibili al rapporto lavorativo, i premi per assicurazioni sanitarie pagati dal datore di lavoro.
Peraltro, la posizione di svantaggio fiscale che, nell’ambito del Welfare aziendale, occupano tutte le polizze assicurative, i cui premi pagati dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti sono normalmente soggette ad imposizione, è stata almeno in parte superata dalla recente Legge di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) che, al comma 161 dell’articolo unico, ha stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi assicurativi versati dal datore di lavoro, a vantaggio della generalità o categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP