Conversione denaro – benefits anche al di fuori dei premi di risultato detassabili introdotti dall’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2016. L’art. 20 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, stabilisce infatti che in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, periodi non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro (rientra nella fattispecie anche il riscatto della laurea).
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Per i dipendenti del settore privato l’onere da riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso, l’onere risulta deducibile dal reddito di impresa e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR.
Si rileva innanzitutto che la nuova normativa fa generico riferimento ai “premi di produzione spettanti al lavoratore”, quindi non devono necessariamente configurarsi quali premi rivolti alla generalità o categorie di dipendenti, né tantomeno derivanti da un contratto collettivo di 2° livello stipulato con le rappresentanze sindacali o da un regolamento aziendale. Inoltre, non sono richiamate le disposizioni che regolano la conversione dei premi di risultato detassabili in strumenti di welfare aziendale, anche se questo non toglie che il datore di lavoro possa comunque inserire detto benefit – in conversione del premio di risultato – nel piano di welfare aziendale istituito mediante contratto collettivo aziendale.
Ne deriva che – salvo successivi interventi “restrittivi” ad opera dell’Agenzia delle Entrate – i premi di produzione spettanti al dipendente convertibili in oneri da riscatto possono essere erogati dal datore di lavoro discrezionalmente e “ad personam”, senza per questo inficiare le agevolazioni fiscali. È infatti prevista – dal lato del datore di lavoro – la deducibilità integrale del costo dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR e – dal lato del lavoratore – la non concorrenza del premio convertito in oneri da riscatto ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP