di Andrea Dili – Dottore Commercialista
Al fine di moderare gli effetti del caro prezzi dei primi mesi del 2022, il Decreto Aiuti (DL 17 maggio 2022, n. 50) ha istituito una specifica indennità una tantum a favore delle persone fisiche. In particolare, gli articoli 31, 32 e 33 del decreto assegnano tale indennità a una diffusa platea di soggetti, ovvero:
1) lavoratori dipendenti;
2) lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS;
3) professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome;
4) pensionati;
5) lavoratori domestici;
6) percettori di Naspi, Dis-Coll e indennità di disoccupazione agricola;
7) collaboratori coordinati e continuativi;
8) lavoratori stagionali;
9) lavoratori sportivi;
10) lavoratori intermittenti;
11) lavoratori dello spettacolo;
12) lavoratori occasionali;
13) incaricati alle vendite a domicilio;
14) beneficiari del reddito di cittadinanza.
A ben vedere, quindi, potranno accedere alla misura la maggior parte dei lavoratori e pensionati italiani, tant’è che si stimano ben 31,5 milioni di beneficiari.
Per ottenere l’indennità vengono previste procedure diverse a seconda della categoria di appartenenza. Se, infatti, pensionati, disoccupati, beneficiari del reddito di cittadinanza e lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport percepiranno la somma automaticamente, i lavoratori dipendenti dovranno preventivamente inviare una apposita autodichiarazione al proprio datore di lavoro, mentre gli appartenenti alle altre categorie potranno ricevere l’indennità soltanto dopo aver presentato una specifica domanda.
In questa sede è opportuno soffermarsi sui requisiti e sulle modalità operative che dovranno essere seguite da lavoratori dipendenti e autonomi, che rappresentano, insieme ai pensionati, la grande maggioranza dei destinatari della misura.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti il bonus viene fissato in un ammontare forfettario di 200 euro, da erogare, a cura dei datori di lavoro, con la mensilità di luglio. Le somme così liquidate saranno recuperate dai datori di lavoro attraverso la denuncia contributiva Uniemens dello stesso mese.
Relativamente ai requisiti soggettivi, viene specificato che potranno accedere all’indennità i lavoratori dipendenti che, relativamente ad almeno uno dei primi quattro mesi del 2022, hanno usufruito dell’esonero previdenziale (0,8 punti percentuali) previsto dal comma 121 dell’articolo 1 della legge di Bilancio dello Stato per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Tale norma circoscrive il novero dei beneficiari a coloro che conseguono una retribuzione imponibile ai fini contributivi (parametrata su base mensile per tredici mensilità) non superiore a 2.692 euro mensili. Come accennato, il lavoratore che soddisfa il predetto requisito dovrà comunicare al proprio datore di lavoro di avere diritto alla predetta indennità, rilasciando una apposita dichiarazione, in cui dovrà essere specificato di non aver già percepito la somma e di non averla comunque richiesta ad altri datori di lavoro. Tale dichiarazione si rende necessaria poiché lo stesso lavoratore potrebbe aver maturato il diritto al bonus in virtù della titolarità di ulteriori posizioni riconosciute dalla norma: è bene precisare, infatti, che per ciascuna persona fisica il riconoscimento dell’indennità può avvenire una sola volta. Ricevuta l’autodichiarazione il datore di lavoro procederà alla erogazione della somma.
A differenza delle altre categorie di beneficiari, per i lavoratori autonomi e i professionisti non vengono specificati né i requisiti di accesso né l’ammontare dell’indennità. La norma, infatti, si limita a istituire un “Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi”, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro. Quindi per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni INPS (titolari di partita iva iscritti alla gestione separata, artigiani e commercianti, agricoltori) e i professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome il diritto di percepire l’indennità scatterà a condizione di avere percepito nel 2021 un reddito non superiore al valore stabilito con un apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia. Con il medesimo decreto dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità, che presumibilmente ricalcheranno quelli recentemente utilizzati per gestire l’erogazione delle misure economiche di contrasto alla pandemia Covid-19.
Occorre sottolineare, infine, come tali indennità non concorreranno, ai fini fiscali, alla determinazione del reddito imponibile dei percettori, qualificandosi, quindi, somme esenti da imposta.
Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI