di Andrea Dili – Dottore Commercialista
Dalla conversione in legge del Decreto Ucraina Bis (DL n. 21/2022) emerge una importante novità in relazione al cosiddetto “bonus carburanti” (o benzina): se infatti la formulazione originaria dell’articolo 2 del provvedimento circoscriveva l’accesso alla misura ai soli lavoratori subordinati delle aziende private, ne viene ora previsto l’allargamento ai dipendenti degli studi professionali e degli enti del terzo settore. In buona sostanza, quindi, l’opportunità di percepire il bonus benzina spetta ai lavoratori dipendenti di tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla forma giuridica assunta da questi ultimi.
Per comprendere la portata della misura occorre preliminarmente definirne il perimetro, tratteggiato dalla norma sotto molteplici aspetti, ovvero:
- in primo luogo l’ammontare, che per ciascun dipendente non potrà superare la somma di 200 euro, somma che dovrà essere erogata attraverso buoni benzina o titoli analoghi;
- in secondo luogo la temporaneità, visto che il contributo è circoscritto all’anno solare 2022;
- infine – il punto certamente più rilevante – la non imponibilità del bonus ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e della determinazione dei contributi previdenziali del percettore.
Va altresì chiarito che non si tratta di una indennità necessariamente dovuta, ma di una liberalità che il datore di lavoro potrà o meno concedere ai propri dipendenti: in tal senso, lo strumento, è assimilabile a un fringe benefit. Non si tratta, quindi di una concessione obbligatoria, ma di un bonus che può essere erogato su libera iniziativa del datore di lavoro. Ne consegue che il contributo in esame non dovrà essere necessariamente assegnato alla generalità dei dipendenti o a specifiche categorie di essi, ma che potrà essere erogato anche a singoli lavoratori. Va tuttavia rilevato che lo stesso contributo potrebbe essere oggetto di trattativa sindacale o attribuito nell’ambito di accordi di welfare aziendale.
In ogni caso, l’aspetto più vantaggioso risiede nel fatto che se il contributo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore ai sensi dell’articolo 51 comma 3 del TUIR, per il datore di lavoro costituisce un costo (o spesa) integralmente deducibile sia ai fini Ires che Irpef. Senza contare che il bonus benzina non dovrà essere incluso nel calcolo del limite di non imponibilità generale dei fringe benefit, individuato dalla medesima norma nell’ammontare massimo di 258,23 euro: sul piano fiscale, quindi, le due misure potranno essere cumulate senza aggravio di imposte per il percettore.
Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI