Il decreto Aiuti ter (DL n. 144/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 settembre, istituisce una nuova indennità una tantum a favore delle persone fisiche. Il bonus, che ammonta a 150 euro, va ad aggiungersi ai 200 euro già previsti dal primo decreto Aiuti e già erogati a tutte le categorie interessate, con eccezione di autonomi e professionisti.
Gli articoli 18, 19 e 20 del decreto definiscono l’ampio novero dei beneficiari, individuandoli nelle seguenti categorie:
1) lavoratori dipendenti;
2) titolari di trattamenti pensionistici;
3) lavoratori domestici;
4) collaboratori coordinati e continuativi;
5) lavoratori stagionali;
6) lavoratori intermittenti;
7) lavoratori occasionali;
8) incaricati alle vendite a domicilio;
9) collaboratori sportivi;
10) lavoratori dello spettacolo;
11) percettori di ammortizzatori sociali (Naspi, Dis-Coll e indennità di disoccupazione agricola);
12) nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza;
13) lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS;
14) professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome.
Posto che ciascun beneficiario, anche se appartenente a più di una categoria (ad es. lavoratore autonomo titolare di pensione), potrà percepire l’indennità una sola volta, e che la stessa non concorrerà alla formazione del reddito né ai fini fiscali né a quelli previdenziali, è opportuno soffermarsi sulle diverse modalità di erogazione previste dalle norme.
Preliminarmente è opportuno rilevare come, rispetto al precedente bonus di 200 euro, l’accesso all’indennità sia regolato da requisiti reddituali generalmente più stringenti, differenziati a seconda della categoria di appartenenza del percettore.
I lavoratori dipendenti potranno beneficiare della nuova indennità soltanto a condizione di maturare, con riferimento al mese di novembre 2022, una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. Limite che, ragguagliato ad anno, si attesta sul valore di 20mila euro (a fronte del tetto di 35mila euro che regolava il precedente bonus di 200 euro). Gli aventi diritto riceveranno i 150 euro con il pagamento della busta paga di novembre, dopo avere preventivamente fornito al proprio datore di lavoro la dichiarazione di non essere né titolari di pensione né percettori del reddito di cittadinanza. I datori di lavoro compenseranno l’indennità liquidata attraverso la denuncia Uniemens.
I titolari di trattamenti pensionistici riceveranno automaticamente l’indennità a condizione di aver realizzato nel 2021 un reddito imponibile Irpef – calcolato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e con esclusione del valore derivante dalla casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata – non superiore a 20mila euro.
Un discorso a parte va fatto per le persone fisiche titolari di partita iva, lavoratori autonomi e professionisti. Tali soggetti, infatti, non hanno ancora ricevuto la prima indennità (200 euro), in considerazione del fatto che si era in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale che ne avrebbe dovuto definire le modalità di erogazione. Tale decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 settembre; successivamente, in data 26 settembre, l’INPS ha emanato una circolare esplicativa della misura (Circolare n. 103). Definito, quindi, il quadro sistematico della fattispecie, viene chiarito che tali soggetti riceveranno in una unica soluzione sia l’indennità di 200 euro che quella di 150 euro. In altre parole, autonomi e professionisti riscuoteranno:
- 350 euro se il reddito complessivo prodotto nel 2021 non supera 20mila euro;
- 200 euro se esso è compreso tra 20.001 e 35mila euro.
La stessa circolare chiarisce che l’indennità sarà erogata, previa presentazione di una apposita istanza, ai soggetti che alla data del 18 maggio 2022 risultavano iscritti alle seguenti gestioni dell’INPS:
1) artigiani;
2) esercenti attività commerciali;
3) gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
4) pescatori autonomi;
5) liberi professionisti della gestione separata.
Dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, quindi, gli interessati dovranno presentare entro il 30 novembre 2022 una specifica domanda attraverso uno dei tre canali indicati dalla circolare, ovvero:
- il sito dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;
- il servizio di Contact Center dell’INPS;
- un Patronato.
I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, invece, dovranno rivolgersi ai propri Enti di appartenenza, che provvederanno autonomamente all’erogazione dell’indennità con modalità analoghe a quelle previste per gli iscritti all’INPS.
Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI