Il decreto Aiuti Quater (DL 18 novembre 2022, n. 176) estende ulteriormente il limite di non imponibilità dei fringe benefits ai fini del calcolo delle imposte sui redditi.
Se, infatti, in via generale l’articolo 51, comma 3 del TUIR prevede la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei fringe benefits ricevuti dai lavoratori dipendenti, a condizione che il loro valore non oltrepassi l’ammontare annuo di 258,23 euro, tale limite viene fissato – per il solo 2022 – a 3mila euro. Si ricorda che lo stesso valore, per effetto della normativa emergenziale varata nel corso della pandemia Covid-19, era già stato transitoriamente innalzato a 516,46 euro per gli anni 2020 e 2021 e, più recentemente (con il decreto Aiuti Bis, DL n. 115/2022), a 600 euro per il 2022. L’ulteriore innalzamento a 3mila euro, quindi, trova la sua collocazione nel contesto delle norme varate dal nuovo Governo al fine di fronteggiare il caro bollette. L’attribuzione dei fringe benefits ai dipendenti, infatti, consente di beneficiare del trattamento fiscale di vantaggio consistente nella deducibilità delle somme erogate in capo al datore di lavoro e nella contestuale non imponibilità in capo al dipendente beneficiario. In altre parole, rispetto agli altri strumenti premiali e a parità di costo per il datore di lavoro, l’utilizzo del fringe benefit genera una maggiore disponibilità economica per il percettore.
L’ambito di applicazione di tali misure è stato recentemente oggetto della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/e del 4 novembre 2022, intervenuta a commentare le novità introdotte dall’articolo 12 del decreto Aiuti Bis (DL n. 115/2022). Quest’ultima norma, peraltro, non si limita a innalzare il predetto limite di non imponibilità a 600 euro (ora 3mila), ma tratteggia un significativo ampliamento degli strumenti inquadrabili tra i fringe benefits. Viene infatti, specificato che, per il solo 2022, potranno concorrere a determinare il suddetto limite di 3mila euro anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Seppur circoscritto al solo 2022, quindi, si tratta di un complesso di misure assai ragguardevoli. Al fine di usufruire correttamente dell’opportunità, tuttavia, si rende necessario prestare molta attenzione alle indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, meritano una distinta menzione due passaggi della Circolare: il primo dove viene precisato che – in ottemperanza a quanto sancito dall’articolo 51, comma 3 del TUIR – l’eventuale superamento della soglia di 3mila euro implica l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo percepito; il secondo dove viene evidenziato che la norma in esame rappresenta una agevolazione ulteriore rispetto al bonus carburante disciplinato dall’articolo 2 del DL n. 21/2022 e che, pertanto, le due misure sono cumulabili. In buona sostanza, quindi, nel 2022 ciascun lavoratore potrà percepire fino a 200 euro di buoni benzina e un massimo di 3mila euro di ulteriori benefits.
Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI