È stato pubblicato sulla G.U. n. 248 del 23 ottobre 2017 il comunicato relativo all’adozione e alla pubblicazione nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro del Decreto Interministeriale 12 settembre 2017 in attuazione dell’art. 25 del D.lgs. n. 80/2015 (“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”), che definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali.
Il beneficio è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo fino ad un massimo del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente, limitatamente ai contratti depositati telematicamente presso il Ministero del Lavoro dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018.
Le aree di intervento tra le quali individuare le misure di conciliazione – innovative e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CCNL – riguardano:
▸il sostegno alla genitorialità (estensione temporale dei congedi parentali, nidi d’infanzia, asili nido, spazi ludico-ricreativi aziendali, percorsi formativi, buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting);
▸la flessibilità organizzativa (lavoro agile, flessibilità in entrata e uscita, part-time, banca ore, cessione solidale dei permessi);
▸le misure di welfare aziendale (convenzioni con strutture per servizi di time saving e di cura, buoni per l’acquisto di servizi di cura).
Per poter ottenere gli sgravi, le misure di conciliazione sono individuate nel numero minimo di due tra quelle sopra indicate, di cui almeno una nell’area “sostegno alla genitorialità o nell’area “flessibilità organizzativa”. Inoltre, il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno precedente.
Il Ministero del Lavoro, con notizia sul proprio sito, ha comunicato che dal 18 ottobre e fino al 31 ottobre 2017 è possibile depositare telematicamente i contratti aziendali a valere sulle risorse stanziate nel 2017 e che a breve sarà disponibile sul portale Inps l’applicativo per l’invio dell’istanza telematica per ottenere gli sgravi. I datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione, secondo le modalità del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, non dovranno effettuare un nuovo deposito telematico. Sarà comunque necessario l’invio della domanda tramite il portale INPS.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP