Il decreto ministeriale 25 Marzo 2016 fornisce importanti precisazioni sull’utilizzo dei voucher al posto dei servizi diretti di welfare offerti dal datore di lavoro.
Secondo la Legge di stabilità per il 2016 l’erogazione ai dipendenti da parte del datore di lavoro di beni, prestazioni, opere e servizi nell’ambito dei piani Welfare può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
In questo modo il datore di lavoro ha la possibilità di attribuire ai lavoratori voucher che non costituiscono reddito e pertanto non sono tassati: i casi più diffusi sono quelli dei buoni benzina oppure dei buoni spesa entro i 258,23 euro annui.
La possibilità di ricorrere ai voucher determina una notevole semplificazione per gli operatori del settore che possono attribuire beni e servizi tramite uno strumento decisamente flessibile.
Ritenendo tuttavia che ciò si possa prestare ad abusi fiscali, con il decreto 25 marzo 2016 sono stati definiti con precisione i limiti e l’ambito applicativo dei voucher. E’ infatti specificato che questi:
1) devono essere nominativi;
2) non possono essere utilizzati da persone diverse dall’avente diritto;
3) non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
4) devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni in denaro a carico del titolare. Sono fatti salvi i beni e servizi di valore inferiore a 258,23 euro che possono essere cumulativamente rappresentati da un unico documento di legittimazione.
In altre parole sotto i 258,23 euro annui si possono invece erogare più servizi con un unico voucher.
Scarica il Decreto del 25 Marzo 2016
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP