Si susseguono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Welfare aziendale grazie alle sollecitazioni dei contribuenti. Questa volta tocca alla Direzione Regionale della Lombardia prendere posizione su tematiche ancora controverse con la risposta a interpello n. 904-1364/2018 pervenuta lo scorso 9 novembre.
Per quanto riguarda i servizi di utilità sociale individuati dalle lettere f), f-bis) e f-ter) del 2° comma dell’art. 51 TUIR (istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sanitaria, cura dei figli e assistenza ai familiari anziani), viene chiarito che anche i familiari del dipendente possono beneficiarne e ciò indipendentemente dalle condizioni di fiscalmente a carico, di convivenza o di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Oltre al coniuge e ai figli, sono potenzialmente interessate anche le altre persone indicate nell’art. 433 del codice civile (genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle). Diversamente, la condizione di familiare fiscalmente a carico è assolutamente necessaria ai fini dell’esclusione da imposizione sul reddito delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (lettera d-bis), comma 2, art. 51 TUIR).
Ancora: totale chiusura sulla deducibilità dal reddito d’impresa dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per la fruizione dei citati servizi di educazione e istruzione a favore dei familiari e per quelli di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, nonché per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, in assenza di un atto “negoziale” che li disciplini (contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale).
Per quanto concerne la prima fattispecie (lettere f-bis e f-ter), l’istante dell’interpello ha sostenuto che la norma “limitatrice” della integrale deducibilità del costo – art. 100, comma 1, del TUIR secondo cui la deducibilità è ristretta al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto – si riferisce esclusivamente all’acquisto diretto da parte del datore di lavoro delle opere e servizi messi a disposizione dei propri dipendenti, e non al diverso caso dei rimborsi di spese sostenute da questi ultimi; mentre, con riferimento alla seconda fattispecie (lettera d-bis), tra le specifiche finalità che comportano la limitata deducibilità al 5 per mille in assenza di vincolo negoziale non rientrano quelle di agevolare la mobilità dei dipendenti.
Le Entrate però non sentono ragioni sostenendo che l’atto volontario del datore di lavoro non consente mai la piena deducibilità del costo, ma solo nel limite del 5 per mille. E’ quindi necessaria la presenza di un atto negoziale, sia esso un regolamento aziendale o un contratto collettivo.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP