Numerosi (e attesi!) chiarimenti sono stati forniti dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 954-1417/2016 dello scorso 10 aprile.
Innanzitutto, anche i consiglieri di amministrazione di società che percepiscono compensi inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, lettera c-bis del TUIR possono essere destinatari di piani di Welfare beneficiando come i lavoratori dipendenti delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Quindi, se l’Azienda offre loro (e ai loro familiari) opere o servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, il relativo controvalore in denaro non rientra nell’imponibile ai fini fiscali e contributivi. Tanta apertura anche sull’individuazione delle “categorie omogenee” cui indirizzare il piano Welfare: via libera al criterio dell’entità della retribuzione annua lorda (RAL) percepita per suddividere i lavoratori dipendenti (nella fattispecie meno o più di 35.000 euro), fermo restando che all’interno di ciascuna categoria il valore dei benefits attribuiti deve avere “quantomeno la medesima consistenza” (cfr risposta Agenzia Entrate ad altro interpello, il n. 904-1533/2016).
Ok infine a flexible benefits di valore diversificato tra categorie omogenee definite sulla base di presupposti diversi tra loro: ad esempio la prima categoria composta dai consiglieri di amministrazione, a prescindere dall’entità del compenso annuo percepito da ognuno, la seconda e la terza da lavoratori dipendenti in funzione della RAL. L’essenziale è che le opere o servizi (e i rimborsi ove consentito) non siano rivolti “ad personam”, ovvero costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP