Non è possibile detrarre l’Iva per il datore di lavoro che acquista servizi di welfare con finalità ricreative a favore della generalità o categorie di dipendenti.
La Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 904-603/2017 dello scorso 20 luglio, ha detto di no alla richiesta di poter detrarre l’Iva versata per l’acquisto dell’abbonamento alla pay-tv che la società istante, nell’ambito di un piano Welfare sostenuto da regolamento aziendale, aveva deciso di mettere a disposizione di categorie di lavoratori.
L’Agenzia delle Entrate sostiene infatti che il diritto alla detrazione Iva spetta alle condizioni che seguono, a suo giudizio non rispettate nel caso trattato:
1) l’acquisto dei beni e dei servizi deve essere inerente all’attività economica svolta dal soggetto passivo;
2) i beni e i servizi acquistati devono essere afferenti ad operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell’esercizio della detrazione;
3) deve sussistere un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alla prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta, essendo la detraibilità connessa al trattamento delle operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti si riferiscono. A parziale compensazione occorre tuttavia sottolineare che l’Iva non detratta costituisce onere accessorio di diretta imputazione al costo del servizio cui si riferisce e pertanto risulta senz’altro deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 110 del TUIR.
Grazie a quest’ultimo chiarimento si completa il quadro del trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva delle spese aziendali relative a servizi con finalità ricreative utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti, che a seguire si riassume:
a) se le spese sono sostenute volontariamente dal datore di lavoro, le stesse sono deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare complessivo non superiore al cinque per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 100 del TUIR;
b) se le spese sono sostenute in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale la deducibilità dal reddito d’impresa è invece al 100%;
c) in entrambi i casi sopra descritti l’Iva sui servizi acquistati dal datore di lavoro e offerti ai dipendenti è indetraibile da quella dovuta sulle vendite e di conseguenza, divenendo un onere accessorio di diretta imputazione al costo del servizio cui si riferisce, risulta deducibile dal reddito d’impresa.
Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro – Della Monica & Partners srl STP