Il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno 2024, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze al Senato, contiene alcune importanti novità sulla disciplina fiscale del welfare aziendale e dei premi di risultato a favore dei lavoratori dipendenti.
In particolare, l’articolo 6 del ddl di bilancio introduce per il 2024 due importanti innovazioni in tema di fringe benefits, ovvero:
– l’incremento della soglia di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi del percettore;
– l’ampliamento del novero delle misure incluse nel regime di esenzione.
La prima novità riguarda l’articolo 51, comma 3 del TUIR, che fissa a 258,23 euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefits ricevuti dai lavoratori dipendenti: la legge di bilancio prevede che per il 2024 tale limite sia innalzato a 2mila euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico e a mille euro per gli altri lavoratori dipendenti. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione in continuità con quelle del recente passato, considerando che lo stesso limite era già stato transitoriamente elevato a 516,46 euro per gli anni 2020 e 2021 e a 3.000,00 euro per il 2022 e il 2023 (in quest’ultimo caso soltanto per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico).
Anche il secondo intervento risulta in linea con le politiche di rafforzamento degli strumenti di welfare aziendale perseguite negli ultimi anni. Vengono infatti incluse nel novero dei fringe benefits le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti relativamente:
– al pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale);
– alle spese per l’affitto della prima casa;
– agli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della prima casa.
Se l’inclusione delle spese relative alle utenze riproduce un’analoga misura varata per il 2022 e il 2023, l’inserimento degli oneri per il godimento del bene prima casa rappresenta una assoluta e apprezzabile novità, che può contribuire all’ulteriore diffusione del welfare aziendale.
Merita, infine, menzione il successivo articolo 7 del ddl di bilancio, che anche per il 2024 conferma al 5% il valore dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti.
In buona sostanza, quindi, viene previsto un generale rafforzamento degli strumenti di welfare aziendale per il 2024, in attesa dell’attuazione della delega per la riforma fiscale, che dovrà definirne a regime la disciplina tributaria.
Andrea Dili
Dottore Commercialista, esperto di Welfare Index PMI